LEGGE 70 DEL 13 MAGGIO 2011 DETRAZIONE 50%

Con il decreto sviluppo approvato dal Governo nel mese di giugno 2012, il bonus fiscale previsto in generale dalla legge per le ristrutturazioni edilizie, per il periodo dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, è stato portato dal 36% al 50% ed è stato raddoppiato da 48.000 a 96.000 euro l’ammontare complessivo delle spese detraibili per unità immobiliare. Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef sale al 50%, passando al 40% per il periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2015. Solo per le prestazioni di servizi (manodopera) relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%. Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione. Per usufruire delle detrazioni occorre pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento (Azienda dove si acquista).

A CHI SPETTANO LE DETRAZIONI?
A

Il proprietario o il nudo proprietario

B

Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

C

L’inquilino o il comodatario

D

I soci di cooperative divise e indivise

E

I soci delle società semplici

F

Gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Nota: Non richiedere fattura preventiva poichè non è assolutamente necessario indicare il numero di fattura per l'ottenimento delle detrazioni, il legislatore ha previsto che per i beni materiali un'Azienda non può anticipare una fattura specie quando l'acquisto è online.

La fonte di queste informazioni sono riportate al link dell'Agenzia dell'entrate: Cliccando qui